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Assicurazione INAIL nello sport: chi è obbligato davvero dopo la riforma

La riforma dello sport ha profondamente modificato il sistema delle tutele per chi lavora nel mondo sportivo, introducendo – in alcuni casi – l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Non si tratta però di un obbligo generalizzato: l’applicazione della copertura INAIL dipende dalla tipologia di rapporto, dalla natura dell’attività svolta e dalla forma contrattuale adottata.

Fare chiarezza su questo punto è fondamentale per Associazioni e Società Sportive, chiamate oggi a districarsi tra norme pubbliche, tutele federali e polizze private.

Il perimetro dell’obbligo INAIL secondo il D.Lgs. 36/2021

L’articolo 34 del D.Lgs. 36/2021 stabilisce che l’assicurazione INAIL è obbligatoria per i lavoratori sportivi subordinati, ossia per coloro che operano all’interno di un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente, a prescindere dal livello (professionistico o dilettantistico).

La norma chiarisce inoltre che l’obbligo assicurativo sussiste anche quando siano già previste altre forme di tutela assicurativa privata, evitando così sovrapposizioni interpretative o tentativi di esclusione.

Collaborazioni sportive e copertura assicurativa: cosa cambia

Uno dei principali dubbi applicativi ha riguardato fin da subito le collaborazioni coordinate e continuative di carattere sportivo.
Sul punto interviene lo stesso decreto legislativo, specificando che per i co.co.co. sportivi non trova applicazione la tutela INAIL, ma esclusivamente la copertura assicurativa prevista dalla normativa sportiva di settore.

In pratica: atleti, tecnici, istruttori, allenatori
inquadrati come collaboratori sportivi coordinati e continuativi non devono essere assicurati all’INAIL, poiché risultano già coperti dalle polizze federali o di ente di promozione sportiva, disciplinate dalla Legge 289/2002.
Lo stesso principio vale per soci e tesserati che prestano attività senza un contratto retribuito: in assenza di compenso e di rapporto di lavoro, non nasce alcun obbligo di iscrizione all’INAIL.

Il caso particolare dei collaboratori amministrativo-gestionali

Discorso diverso riguarda i collaboratori amministrativo-gestionali.
Pur beneficiando di agevolazioni fiscali e previdenziali simili a quelle dei lavoratori sportivi, essi non sono qualificati come lavoratori sportivi ai sensi della riforma. Trattandosi di rapporti parasubordinati disciplinati dall’art. 409 c.p.c., per questi soggetti l’assicurazione INAIL è obbligatoria.

Ne consegue che l’ASD o la SSD committente deve:
aprire una posizione INAIL con denuncia di inizio attività;
versare il premio assicurativo dovuto;
comunicare annualmente all’INAIL l’ammontare dei compensi corrisposti.

Il mancato rispetto di tali adempimenti espone l’ente a rilevanti responsabilità.

Volontari sportivi: niente INAIL, ma tutela obbligatoria

I volontari sportivi rappresentano una categoria distinta. Si tratta di soggetti che operano gratuitamente, senza vincolo di subordinazione e senza percepire alcun compenso. Per essi non è previsto l’obbligo di assicurazione INAIL. Tuttavia, le ASD e SSD hanno comunque il dovere di garantire:
la copertura contro gli infortuni;
la responsabilità civile verso terzi.
Questa tutela deve essere assicurata tramite polizze private, spesso stipulate attraverso convenzioni federali o di enti di promozione sportiva. L’assenza di copertura può determinare una responsabilità diretta dell’ente in caso di evento dannoso.

I rischi per le associazioni e società sportive

Il sistema assicurativo sportivo è oggi articolato su più livelli:
tutela pubblica INAIL;
copertura federale obbligatoria;
assicurazioni private.

Una gestione errata può comportare conseguenze serie. In particolare, la mancata iscrizione all’INAIL quando obbligatoria può determinare:
sanzioni amministrative;
responsabilità civile per i danni subiti dal lavoratore;
azione di rivalsa da parte dell’INAIL;
contestazioni per lavoro irregolare o riqualificazione del rapporto.

Allo stesso modo, l’assenza di coperture federali o private per collaboratori sportivi e volontari espone l’ente a responsabilità dirette, anche di natura penale nei casi più gravi.