Esteso l’uso obbligatorio del certificato verde. Ripristinate le capienze ridotte di pubblico e modificate le regole sulla quarantena per i vaccinati.
Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
A partire dal prossimo 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, ovvero al momento fino al 31 marzo 2022, si amplia l’uso obbligatorio del super green pass anche a tutte le attività che, pertanto, diverranno accessibili in zona bianca, gialla e arancione, solamente ai soggetti vaccinati e/o guariti:
- Alberghi e strutture ricettive.
- Feste e rIcevimenti conseguenti a cerimonie civili o religiose.
- Sagre e fiere.
- Centri congressi.
- Servizi di ristorazione all’aperto.
- Impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici.
- Piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto.
- Centri culturali, sociali e ricreativi anche per le attività all’aperto.
- Mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
La situazione normativa attuale prevede fondamentalmente già in zona bianca l’uso obbligatorio del super green pass come se si fosse in zona arancione.
Quarantene
Il nuovo decreto-legge prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 nei quattro mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Stessa cosa dicasi per i soggetti che abbiano ricevuto la terza dose del vaccino anti Covid: chi risulta vaccinato con tre dosi e ha un contatto con soggetti positivi non è tenuto alla quarantena preventiva.
Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso positivo, tuttavia, ai suddetti soggetti che non risultano interessati dalla quarantena, è però fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 e di effettuare, solo qualora risultino sintomatici, un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Infine, il decreto-legge prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza appena descritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati. In tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.