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Covid, il nuovo decreto: obbligo super green pass quasi ovunque anche in hotel e bar all’aperto

Young caucasian woman in mask holding smartphone with digital green pass and QR code on the screen. Health passport or certificate of immunity. Traveling without restrictions. Vaccinated person

Esteso l’uso obbligatorio del certificato verde. Ripristinate le capienze ridotte di pubblico e modificate le regole sulla quarantena per i vaccinati.

Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

A partire dal prossimo 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, ovvero al momento fino al 31 marzo 2022, si amplia l’uso obbligatorio del super green pass anche a tutte le attività che, pertanto, diverranno accessibili in zona bianca, gialla e arancione, solamente ai soggetti vaccinati e/o guariti:

  • Alberghi e strutture ricettive.
  • Feste e rIcevimenti conseguenti a cerimonie civili o religiose.
  • Sagre e fiere.
  • Centri congressi.
  • Servizi di ristorazione all’aperto.
  • Impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici.
  • Piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto.
  • Centri culturali, sociali e ricreativi anche per le attività all’aperto.
  • Mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

La situazione normativa attuale prevede fondamentalmente già in zona bianca l’uso obbligatorio del super green pass come se si fosse in zona arancione.

​Quarantene

Il nuovo decreto-legge prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 nei quattro mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione, nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Stessa cosa dicasi per i soggetti che abbiano ricevuto la terza dose del vaccino anti Covid: chi risulta vaccinato con tre dosi e ha un contatto con soggetti positivi non è tenuto alla quarantena preventiva.

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso positivo, tuttavia, ai suddetti soggetti che non risultano interessati dalla quarantena, è però fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 e di effettuare, solo qualora risultino sintomatici, un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, il decreto-legge prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza appena descritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati. In tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.