Costume e società

Storica modifica alla Costituzione: inserita la tutela dell’ambiente e degli animali

Due gli articoli della Costituzione modificati per raggiungere un assetto più green del nostro Paese attraverso le nuove e non più procrastinabili tutele.

Distratti dall’ennesima recrudescenza della pandemia e dall’esplosione di una nuova guerra, in molti non ci siamo accorti che è stata cambiata la Costituzione del nostro Paese in ben 2 articoli: è del 22 febbraio la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge costituzionale 11.2.2022 recante “modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente”.
Le integrazioni fatte riguardano dunque gli articoli 9 e 41 della Carta Costituzionale e introducono la tutela degli animali e dell’ambiente ridisegnando la posizione dell’uomo: questi diventa, anziché il centro dell’Universo, una parte di esso, alla pari di tutti gli altri esseri viventi; il mondo e tutto l’ecosistema devono avere una tutela ad essi dedicata: sono ormai sorpassati i tempi in cui venivano considerati esclusivamente risorse per l’uomo.

L’articolo 9 rientra nella parte di Costituzione che tratta i principi fondamentali ed era già originariamente posto a tutela della cultura, della ricerca scientifica e della tecnica con 2 commi; dal 9 di febbraio 2022 è stato aggiunto un terzo comma con il quale lo Stato tutela anche l’ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e regolamenta la tutela degli animali; da sottolineare il fatto che questa modifica venga anche contestualmente motivata specificando che l’aggiunta fatta viene apportata nell’interesse delle future generazioni.

L’articolo 41, invece, attiene alla parte di Costituzione dedicata a diritti e doveri dei cittadini e tratta di iniziativa economica privata attraverso 3 commi; con la nuova modifica, il vecchio articolo viene integrato con degli incisi per fare in modo che gli interessi economici non possano porsi in contrapposizione con la tutela della salute e dell’ambiente, arrecandovi danno. L’iniziativa economica privata ha dunque oggi dei nuovi limiti: quelli della salute e dell’ambiente.

Con l’ammodernamento di questi due articoli assistiamo ad un cambiamento epocale in materia di tutela ambientale: si rinnova in questo modo la concezione di ambiente che non viene più rappresentato soltanto come “casa” dell’uomo, ma assurge ad una sua autonomia per la quale diviene detentore di diritti propri; diritti che, da oggi, dovranno essere tutelati dai Giudici.
Qualcosa di molto simile avviene per gli animali che, con questa modifica, vengono citati nella Costituzione per la prima volta; qualche anno fa erano già stati riconosciuti come esseri senzienti, ma, nonostante ciò, erano ancora legislativamente trattati come oggetti: infatti, a seguito del riconoscimento del loro status di esseri senzienti, chiunque avesse ucciso un animale avrebbe commesso un reato, ma solo se questo fosse avvenuto per crudeltà o senza necessità. Con questa modifica alla Costituzione, invece, gli animali vengono distinti dalle cose e divengono finalmente titolari di diritti che dovrebbero dare lo stop anche a pratiche di sfruttamento e maltrattamento.

La tutela di ambiente e animali in Europa
a modifica alla Costituzione italiana è in linea con la normativa europea in materia di tutela dell’ambiente e degli animali; sono infatti due i documenti redatti negli ultimi anni che riportano l’attenzione degli stati membri sullo stato di salute del nostro pianeta e sulla necessità di preservarlo: la Carta di Nizza e il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che si occupa di entrambi i temi. La Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), dedica l’art. 37 alla tutela dell’ambiente, stabilendo che “Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile”. Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), invece, all’art. 191 definisce la politica comunitaria in materia ambientale attraverso degli obiettivi e un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni, fondandosi sulla prevenzione e sul principio del “chi inquina paga”. Inoltre, al suo Articolo 13, in materia di animali, recita: “l’Unione e gli Stati Membri devono, poiché gli animali sono esseri senzienti, porre attenzione totale alle necessità degli animali, sempre rispettando i provvedimenti amministrativi e legislativi degli Stati Membri relativi in particolare ai riti religiosi, tradizioni culturali ed eredità regionali”. In questo modo lo standard di benessere degli animali in Europa viene portato tra i più alti del Mondo.
Gli articoli 9 e 41 prima e dopo la modifica alla Costituzione
Poniamo a confronto il precedente e l’attuale assetto degli articoli 9 e 41 della Costituzione, oggetto delle modifiche trattate. In neretto le aggiunte dovute alla recente modifica del febbraio 2022.
L’art.9 ed i suoi 2 commi originari che dopo la modifica diventano 3 (di cui l’ultimo è quello recentemente inserito):
1.     La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica
2.     Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
3.     Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.
L’ art 41 è composto di 3 commi originari a cui, con la modifica, sono stati aggiunti alcuni incisi, qui riportati in grassetto.
1.     L’iniziativa economica privata è libera.
2.     Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
3.     La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.