Vi è capitato mai a scuola di ricevere la richiesta di firmare un modulo che esonera insegnanti ed istituto da reponsabilità per uscite o gite dei ragazzi? Credo tante volte e chi scrive le ha sempre definite carta straccia senza alcun valore giuridico. Bene, lo stesso avviene sempre più di frequente nelle palestre o nelle associazioni sportive. Pensando di tutelarsi dalle responsabilità molte volte fanno sottoscrivere un modulo nel quale si afferma che la palestra o la asd non si assume responsabilità in caso di infortunio o che chi si iscrive libera i suddetti da ogni responsabilità.
Quello che nessuno si chiede e se tali dichiarazioni di esonero abbiano qualche valenza giuridica. La risposta è semplice: no!
Per inquadrare meglio la questione, serve fare una premessa. Il gestore della palestra o dell’impianto sportivo deve garantire che le attività da essa organizzate si svolgano in piena sicurezza ed in contesti idonei. La sua responsabilità può discendere sia da una mancata adozione di cautele nello svolgimento dell’attività sportiva sia da omessa o insufficiente manutenzione degli attrezzi/macchinari o degli impianti di cui i partecipanti debbono servirsi, sia da omesso o insufficiente controllo da parte degli istruttori sullo svolgimento dell’attività sportiva.
La responsabilità dell’Ente potrà essere sia di natura civile sia di natura penale. Per quella penale rileva, in particolare, il reato di lesioni personali colpose di cui all’art. 590 c.p. o, nei casi più gravi, il reato di omicidio colposo di cui all’art. 589 c.p..
La sottoscrizione di un modulo di “esonero da responsabilità” non libera il gestore
Per la responsabilità penale, è pacifico che la stessa non possa essere esclusa in forza di alcun patto.
In ambito civile l’art. 1229 c.c. ammette questa esclusione salvo che si tratti di patto che 1) “esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave”, 2) comporta “esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione delle norme di ordine pubblico”. In questa seconda ipotesi l’art. 1229 c.c. prevede la sanzione della nullità per il relativo patto.
L’attività e, dunque, la connessa responsabilità del gestore della palestra attiene all’ambito della sicurezza e dell’incolumità delle persone fisiche: in quanto tale, è regolata da norme di ordine pubblico. Ne consegue che questa responsabilità non può essere esclusa o limitata da nessun patto che risulterebbe comunque nullo.
Va segnalato, inoltre, come l’art. 5 del codice civile rubricato “Atti di disposizione del proprio corpo” vieti gli “atti di disposizione del proprio corpo […] quando cagionino una diminuzione permanente della propria integrità fisica…”. Ciò conferma, dunque, l’impossibilità di escludere o limitare la responsabilità di chi rechi un danno, anche solo per colpa, all’incolumità fisica altrui.
Il modulo che viene fatto sottoscrivere a chi si iscrive in palestra non è idoneo a esonerare la struttura da responsabilità, né civile né tantomeno penale, nel caso di infortunio poiché é un accordo di esclusione preventiva di responsabilità e riguarda un ambito (quello della sicurezza) ampiamente regolato da norme di ordine pubblico.
La sottoscrizione di tali moduli non importa dunque alcuna rinuncia preventiva ad un eventuale risarcimento qualora si verifichi un infortunio che implica la responsabilità del gestore della struttura.
Impianti sportivi e palestre, il gestore è responsabile dei furti subiti nella struttura
Per quanto attiene l’esonero preventivo di responsabilità del gestore della palestra per i furti avvenuti all’interno della medesima, fatto valere tramite l’apposizione di cartelli o la sottoscrizione di clausole contrattuali all’atto dell’iscrizione le conclusioni sono le medesime già svolte per l’esonero da responsabilità per infortunio ma diverse sono le ragioni.
La figura del gestore della palestra è difatti equiparata a quella dell’albergatore i cui obblighi sono disciplinati dagli artt. 1783 e ss. del codice civile ove si stabilisce la responsabilità per il deterioramento la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente. Non vi è responsabilità solo nel caso in cui tali eventi siano dovuti a colpa del cliente o a forza maggiore. L’art. 1785 quater stabilisce la nullità dei patti o delle dichiarazioni tendenti ad escludere o limitare preventivamente la responsabilità del gestore. L’art. 1786 estende ad altre figure (fra cui i gestori di impianti sportivi) gli obblighi previsti per gli albergatori.
In tale quadro normativo la sottoscrizione di un modulo di esonero da responsabilità del gestore della palestra in caso di furto all’interno della medesima non ha alcun valore legale e non implica alcuna rinuncia preventiva al risarcimento.
*Michele La Rocca, avvocato e giornalista, è componente della Commissione di Appello Asi e delegato provinciale Coni per la Provincia di Vibo Valentia.