Serie C

Giudice sportivo: Vibonese, due turni a D’Agostino, uno a Perini. Catania falcidiato

Nel Catania stop ai giocatori Russotto e Claiton, Ma era ncessario mandare un arbitro di Bari per fare questo disastro?

Attraverso un comunicato ufficiale, La LegaPro ha reso note le squalifiche riguardanti le gare di recupero di campionato disputate il 10 novembre 2021.

Si tratta della sfida Catania – Vibonese, valida per la 13a giornata del Girone C di Serie C, e Legnago Salus – Sudtirol per la 5a giornata del Girone A. Vibonese che nella partita contro il Bari dovrà fare a meno in panchina di Gaetano D’Agostino, fermato per due turni, e del vice Perini stop per un turno. Vediamo nel dettaglio i provvedimenti.

ALLENATORI ESPULSI, SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E € 500 DI AMMENDA: PERITI SALVATORE (VIBONESE)
per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, al 38′ minuto del 2 tempo, proferiva parole ingiuriose all’indirizzo di un componente della panchina avversario e si alzava in piedi rivolgendogli gesti irriguardosi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S. ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta (r. AA1, panchina aggiuntiva).

ALLENATORI NON ESPULSI, SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE E € 500 DI AMMENDA: BERTACCINI DAVIDE (CATANIA)
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er avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, al termine della gara, al centro del campo, proferiva ripetutamente all’indirizzo di un tesserato avversario parole minatorie, mimando il relativo gesto. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S. ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta e la situazione generale determinatasi a seguito delle parole pronunciate precedentemente dall’allenatore della Vibonese. (r.proc. fed., r.c.c., panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE: D’AGOSTINO GAETANO (VIBONESE)
per avere, a due minuti dalla fine della gara, a seguito di una decisione dell’arbitro, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dello stesso accusandolo di parzialità, così provocando la reazione di tesserati della squadra avversaria. Misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r.proc. fed., r.c.c.).

CALCIATORI NON ESPULSI, SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE: RUSSOTTO ANDREA (CATANIA)
1. per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, a due minuti dal termine della gara, insieme ad un compagno di squadra, in reazione ad una frase pronunciata dall’allenatore della Vibonese, proferiva all’indirizzo di questi parole offensive e minatorie; 2. per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, a fine gara, insieme ad un compagno di squadra, si dirigeva di corsa verso l’allenatore della Vibonese, venendo bloccato da dirigenti e tesserati del Catania;

3. per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti del Capitano della squadra avversaria in quanto, a fine gara, avvicinandosi ai giocatori della Vibonese ma fermato dai suoi compagni e dai suoi dirigenti, proferiva ripetutamente nei confronti del predetto calciatore un epiteto ingiurioso. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S. ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta e la situazione generale
determinatasi a seguito delle parole pronunciate precedentemente dall’allenatore della Vibonese. (r.proc. fed., r.c.c.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA: CLAITON DOS SANTOS (CATANIA) 1. per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, a due minuti dal termine della gara, insieme ad un compagno di squadra, in reazione ad una frase pronunciata dall’allenatore della Vibonese, proferiva all’indirizzo di questi parole offensive e minatorie;

2. per avere tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, a fine gara, insieme ad un compagno di squadra, si dirigeva di corsa verso l’allenatore della Vibonese, venendo bloccato da dirigenti e tesserati del Catania. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S. ritenuta la continuazione, valutate le modalità complessive della condotta e la situazione generale determinatasi a seguito delle parole pronunciate precedentemente dall’allenatore della Vibonese. (r.proc. fed., r.c.c.).