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Incidente stradale causato dal ghiaccio, ne risponde l’ente gestore o il proprietario?

In caso di incidente causato dalla strada ghiacciata, l’ente gestore o proprietario, è responsabile del sinistro e deve pertanto risarcire il danno? La risposta fornita dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con l’Ordinanza n. 18079 del 31 agosto 2020, è positiva.

Secondo gli Ermellini, infatti, nonostante la presenza del ghiaccio sia dovuta a un evento naturale e non alla cattiva manutenzione del manto stradale, l’ente titolare ha il dovere di intervenire tempestivamente per liberare la sede stradale e garantire la sicurezza della circolazione. L’ente può esonerarsi da responsabilità solo se dimostra l’imprevedibilità dell’evento o la condotta imprudente e negligente del danneggiato.

Nello specifico la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul caso di un incidente mortale avvenuto in un tratto di strada ghiacciata su cui il Comune non aveva sparso il sale da oltre 10 giorni, nonostante durante i giorni successivi le temperature erano rimaste … al di sotto dello zero per la maggior parte della giornata.

Transitando sulla strada in questione, una donna perdendo il controllo della vettura, finiva fuori strada e decedeva. I familiari intentavano causa contro il Comune, ente proprietario della strada. Dopo il giudizio di primo grado che rigettava la domanda, La Corte d’appello, in riforma della decisione del Tribunale, riconosciuto il concorso del fatto colposo della vittima nella misura del 50%, ha condannato per la restante quota il Comune di al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli odierni ricorrenti – rispettivamente marito, figli, madre e sorelle delle donna – in conseguenza del sinistro mortale occorso a quest’ultima per la fuoriuscita della vettura da essa guidata dalla percorsa strada comunale, causata dalla patina ghiacciata che ne ricopriva il fondo.

Sulla base delle conclusioni del consulenza tecnica di ufficio. ha in sintesi ritenuto non ascrivibile a caso fortuito la formazione di ghiaccio sul manto stradale (trattandosi di «fenomeno non dotato dei caratteri di imprevedibilità e repentinità tali da rendere impossibile farvi fronte con tempestività»), non avendo inoltre il Comune appellato assolto l’onere della prova a suo carico, né potendosi ritenere l’estensione del territorio motivo di per sé sufficiente ad escludere la sua responsabilità.

Avverso tale sentenza il Comune proponeva ricorso per cassazione. La Corte, ritenendo inammissibili i motivi del ricorso, ha così confermato la condanna del Comune al risarcimento del danno, precisando tra le altre cose che l’ampia estensione di territorio da controllare, che sembrerebbe in effetti non consentire un’immediata e diretta verifica dell’intera superficie, non è comunque un motivo valido per omettere un tempestivo intervento di pulizia e manutenzione. Anche perché è normale che durante la stagione invernale il ghiaccio si formi con più facilità, specie nelle zone più fredde, pertanto non è possibile neppure appellarsi all’imprevedibilità dell’evento. Al contrario una simile circostanza dovrebbe suggerire una maggiore diligenza da parte dell’ente titolare della strada.

LE NORME. Ricordiamo, infine che il riferimento normativo alla base della sentenza della Corte d’Appello, oltre l’art. 2051 del codice civile, è l’art. 14 comma 1 del Codice della strada, che recita: “gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.

Inoltre è ascrivibile un concorso di colpa ex art. 1227, 1 co., c.c. in capo al danneggiato che, nonostante le rigide temperature del periodo, pur risiedendo in zona e nonostante l’assenza di sale sulla strada, non si sia avveduto per tempo della minaccia costituita da una lastra di ghiaccio.

PRECEDENTI. Con l’Ordinanza n.14379 del 27 maggio 2019, la terza sezione civile della Corte di cassazione, ha condannato Autostrade per l’Italia S.p.A. al risarcimento dei danni subiti da un automobilista a causa di una lastra di ghiaccio non segnalata presente sul manto stradale. L’insidia stradale nel caso in questione non era stata né segnalata, né tempestivamente rimossa dall’ente custode della cosa.

Di conseguenza, secondo la Corte, la lastra di ghiaccio ha costituito la causa esclusiva dell’incidente e quindi, mancando qualsiasi prova sul caso fortuito o su un eventuale comportamento imprudente del danneggiato, il concessionario dell’infrastruttura è stato considerato responsabile del sinistro e quindi tenuto a rispondere di tutti i danni provocati per l’omessa vigilanza delle condizioni del manto stradale.