Prima Categoria

I CAT/C Respinto il reclamo del Pizzo per i fatti di Rosarno: no ai filmati come prova

La Corte Sportiva di Appello Territoriale conferma le sanzioni del Giudice Unico in primo grado

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, pronunciandosi sul reclamo proposto dalla Real Pizzo avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 70 del 01 Dicembre 2022 (punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; ammenda di ¬ 300,00; squalifica calciatore Sig. Mottura Joaquin Ivan per QUATTRO giornate effettive; squalifica calciatore Sig. Michienzi Andrea per TRE giornate effettive), ha deciso di rigettare il reclamo e confermare tutte le sanzioni adottate in primo grado realaticva ai fatti avvenuti durante la gara A.S.D. Virtus Rosarno – A.S.D. Real Pizzo disputata il 27.11.2022, valevole per il campionato di Prima Categoria girone C.

In particolare la Corte ha ritenuto ben descritte dal direttore di gara tutte le vicende che hanno portato alla rissa in campo, secondo cui c’è stata una compartecipazione dei giocatori della Real Pizzo nelle violenze verificatosi in campo e che hanno determinato la sospensione della gara. La Corte, inoltre ha ritenuto la produzione dei contributi filmati inammissibile, in quanto la Corte d’Appello di Appello Territoriale non è abilitata – nel caso di specie – a prenderne visione, sulla base dell’art. 58, comma 1, C.G.S. dove si stabilisce che: i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento avanti agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale.

“Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende che, all9infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate – si legge nella motivazione del provvedimento di rigetto – , non è consentito agli Organi di Giustizia Sportiva l9utilizzo dei filmati audiovisivi. Risulta, quindi, che il legislatore ha voluto evitare che possano fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo mezzi di prova difformi rispetto a quelli espressamente previsti e che possano incidere, anche di riflesso, in via determinante, su quanto percepito e refertato dal primo e, per così dire“,

“La giurisprudenza sportiva (cfr., ex multis,: Corte Sportiva di Appello Nazionale; Decisione n. 026/CSA/2022-2023; Corte Sportiva di Appello Nazionale; Decisione n. 056/CSA/2022-2023CSA, I, 16 settembre 2021, n. 14; Id., 24 settembre 2021, n. 18; cfr. anche, in termini generali, III, 14 dicembre 2020, n. 30), è unanime nello statuire l9inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria. La Corte ritiene, conseguentemente, che nel caso di specie, debba trovare piena applicazione il principio espresso dall9art. 61, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, riguardo al valore di piena prova attribuito al referto arbitrale”.

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