News

L’uso del telefono non è un diritto fondamentale, parola della Cassazione

Secondo la Cassazione, che si è pronunciata sul punto con l’ordinanza n. 17894/2020, infatti non poter usare il telefono non lede un diritto fondamentale della persona

Il ricorrente aveva stipulato un contratto telefonico per l’utenza fissa con una compagnia telefonica diversa da quella precedente. Nelle more aveva esercitato il diritto di ripensamento e, recedendo dal nuovo contratto, aveva deciso di chiedere la riattivazione della linea fissa al vecchio gestore. Quest’ultimo, però, non aveva provveduto nell’immediatezza, ma dopo diversi mesi. Per queste ragioni il ricorrente aveva deciso di citare in giudizio il gestore telefonico, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti a causa dell’impossibilità di utilizzare la linea fissa per diversi mesi. Il Giudice di Pace, in accoglimento della domanda, aveva condannato la società a pagare 200 euro a titolo di indennizzo per il disservizio e 2000 euro per il risarcimento del danno.

In appello, davanti al Tribunale territoriale, la sentenza veniva ribaltata e pertanto, il ricorrente agiva in Cassazione, con un unico motivo di ricorso. A parere della difesa del ricorrente, il Tribunale aveva errato nel ritenere non risarcibile in suo favore il danno non patrimoniale solo perché, a suo dire, la società non ha leso alcun diritto costituzionalmente garantito. Con l’evoluzione della società e dell’individuo il mezzo telefonico in particolare rientra sicuramente tra i mezzi di sussistenza contemplati dall’art. 570 c.p. comma 2, n. 2 anche in base a quanto affermato dalla Cassazione n. 45809/2008.

La Cassazione però, con l’ordinanza n. 17894/2020 rigettava il ricorso, ritenendo infondato il motivo del ricorrente. “Il danno non patrimoniale – scrivono gli Ermellini – è risarcibile solo in due casi:

-) o quando la sua risarcibilità sia espressamente ammessa dalla legge;

-) o quando la sua risarcibilità sia implicitamente ammessa dalla legge:

ipotesi, quest’ultima, che si verifica allorché il fatto illecito ha vulnerato un diritto fondamentale della persona (Sez. U, Sentenza n. 26972 del 1/11/2008). I diritti fondamentali della persona costituiscono senz’altro un “catalogo aperto”, come sostenuto dal ricorrente: sicché è ben possibile che diritti in passato considerati secondari assurgano ol tempo al rango di diritti fondamentali (è stato il caso, ad esempio, del diritto all’identità personale; del diritto all’oblio; del diritto alla riservatezza, e da ultimo del diritto all’identità digitale); così come all’opposto non è raro che diritti un tempo reputati inviolabili cessino, col tempo, di avere qualsiasi rilievo giuridico (è il caso, ad esempio, del danno da usurpazione del titolo obiliare o da seduzione con promessa di matrimonio).”

Affinché una situazione giuridica soggettiva possa considerarsi diritto fondamentale della persona, secondo la sentenza della Cassazione in esame, è infatti necessario che ricorrano due requisiti.

“Il primo requisito è che tale diritto riguardi la persona e non il suo patrimonio. E la forzosa rinuncia al godimento d’un bene materiale di norma non costituisce lesione d’un diritto “della persona”, salva l’ipotesi estrema in cui il fatto illecito abbia privato la vittima del godimento di beni materiali sì, ma essenziali quoad vitam: l’acqua, l’aria, il cibo, l’alloggio, i farmaci. E l’uso d’un telefono ovviamente non è necessario alla sopravvivenza.

Il secondo requisito da accertare, affinché un diritto della persona possa dirsi “fondamentale”, è che l’esercizio di esso non possa essere impedito, senza perciò solo sopprimere o limitare la dignità o la libertà dell’essere umano. Ma ovviamente l’impedimento all’uso del telefono non menoma né la dignità, né la libertà dell’essere umano, né costituisce violazione d’alcuna libertà costituzionalmente garantita, e tanto meno di quella di comunicare, posto che nulla vieterebbe in tal caso all’interessato di servirsi di altri mezzi (primo fra tutti, un telefono sostitutivo), ovviamente addossando alla controparte inadempiente il relativo pregiudizio patrimoniale…. Il guasto al telefono od alla linea telefonica, pertanto, quale che ne sia la durata, non costituisce violazione d’alcun diritto della persona costituzionalmente garantito, ed il suo avverarsi non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali.”.

Non valgono le puntualizzazioni con cui il ricorrente fa presente che ad essere interrotta è stata una linea fissa, che non aveva altri mezzi di comunicazione e che la zona in cui abita notoriamente non è coperta da altri servizi di comunicazione. Per la Cassazione il guasto alla linea fissa, indipendentemente dalla sua durata, non viola un diritto fondamentale della persona, per cui nessun risarcimento è dovuto.

da www.laleggechiara.it