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Speranza e Spirlì, regalo di Pasqua alla Calabria: la zona rossa fino al 21 aprile

Il presidente ff. ha firmato la relativa ordinanza che recepisce l’ordinanza del ministrpo della Salute, Roberto Speranza.

“Zona rossa” fino al 21 aprile 2021!

Regalo di Pasqua alla Calabria da parte del presidente ff della Regione, Nino Spirlì, che ha firmato l’ordinanza n. 21, che recepisce quella del ministro della Salute dello scorso 2 aprile, con la quale è stata disposta l’applicazione, per altri 15 giorni e a partire dal 7 aprile, delle misure restrittive già in vigore per il contenimento della epidemia di Covid-19.

Il provvedimento scaturisce dall’analisi dei dati a livello regionale, che continua ad evidenziare una costante crescita del numero assoluto dei casi confermati, un elevato tasso di positività e l’incremento del numero di posti letto occupati in Area Medica e Terapia intensiva”.

Ed allora, in base alla nuova ordinanza, sono vietati gli spostamenti “per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate, diverse dalla propria, non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute o per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione”.

Fino al 21 aprile, “Le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado – è scritto ancora – si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”.

La Regione Calabria, comunque, si adegua alle nuove misure nazionali e dunque «resta consentito, in presenza, lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado”.

È inoltre consentita “l’attività di toelettatura per animali da compagnia (codice Ateco 96.09.04), qualora effettuata in modalità “delivery”, con negozio chiuso al pubblico e prelievo e riconsegna dell’animale per appuntamento esclusivamente con modalità che non prevedano l’ingresso dei clienti presso i locali dell’esercizio e limitino all’essenziale i contatti tra gli addetti e i clienti”.